Contact tracing e COVID-19: il GDPR come punto di equilibrio tra tutela della salute e privacy

L’utilizzo di una tecnologia di contact tracing si rivela necessario ed essenziale per far fronte all’emergenza Covid-19 e tutelare la salute pubblica del nostro paese. Tuttavia, la mappatura degli spostamenti delle persone può comportare serie conseguenze in tema di protezione della nostra riservatezza. Come trovare quindi il giusto bilanciamento tra i due diritti fondamentali della salute e della privacy di ciascun individuo?

“Contact tracing” (in italiano, “tracciamento dei contatti”) è l’espressione del momento. Si tratta di un sistema di tracciamento digitale dei contatti delle persone fisiche che rappresenta un’importante misura tecnologica di contenimento e prevenzione della diffusione del virus Covid-19 nel nostro Paese (e altrove).

Tale sistema di tracciamento verrebbe attuato mediante l’applicazione denominata “Immuni”,  progettata e sviluppata dalla software house milanese Bending Spoons che sarà lanciata in Italia (probabilmente) entro la fine del mese di maggio 2020 .

Il tracciamento dei contatti di singoli individui ed il conseguente utilizzo dei dati personali comuni e sensibili (tra cui i dati relativi alla salute) per finalità connesse alla tutela della salute pubblica comporta però ripercussioni sulla loro riservatezza.

Se da un lato, infatti, la tutela della salute è un diritto costituzionalmente garantito - “salute” intesa come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione - dall’altro, la protezione dei dati personali (o riservatezza) è un diritto fondamentale espressamente previsto dalla Carta di Nizza e riconosciuto dalla nostra Costituzione.

Occorre inoltre domandarsi quali possano essere i risvolti pratici derivanti dall’utilizzo di una tecnologia di contact tracing sulla nostra vita quotidiana; come sia stato disciplinato, a livello normativo, il rapporto tra il diritto alla salute e quello alla protezione dei dati personali; e ancora se sia possibile confidare nell’utilizzo di questo nuovo strumento senza temere una violazione della nostra privacy.

1. Che cos’è “Immuni” e come funziona

Immuni è un’applicazione che può essere scaricata su ogni dispositivo di telefonia mobile e che genera - rispetto a ciascun dispositivo - un codice identificativo (ID) temporaneo, anonimo e variabile che interagisce, tramite la tecnologia “Bluetooth Low Energy”, con gli altri dispositivi mobili che si trovano nelle sue vicinanze, raccogliendo e memorizzando il codice ID ed i metadati di tali dispositivi (ad esempio, la durata dell’incontro con l’altro dispositivo, i metri di distanza, ecc.). Il titolare del trattamento dei dati raccolti dall’app Immuni è il Ministero della Salute.

Immuni verifica inoltre se tra i codici ID presenti nelle vicinanze vi siano anche i cd. “ID positivi”, ossia codici associati a dispositivi mobili di proprietà di soggetti già contagiati (o meglio, il cui contagio sia già stato accertato da una struttura sanitaria); per compiere questa operazione, Immuni scarica da un server a gestione pubblica gli ID positivi secondo intervalli di tempo regolari e li incrocia con l’ID del dispositivo su cui è installata. Successivamente, Immuni elabora i metadati raccolti tramite un apposito algoritmo e stabilisce se vi sia un “potenziale rischio di contagio” (più o meno elevato) da Covid-19.

Se la verifica dà esito positivo e Immuni ritiene che sussista un ragionevole rischio di contagio, l’utente riceve una notifica sul proprio dispositivo che lo informa di essere entrato in contatto con un soggetto contagiato e lo invita a seguire determinate istruzioni (tra cui, ad esempio, l’isolamento spontaneo domiciliare e/o l’effettuazione di approfondimenti diagnostici).

Facciamo un esempio pratico: Carlo e Giulia si incontrano per qualche minuto a breve distanza tra loro; hanno entrambi scaricato l’app Immuni e i loro dispositivi mobili catturano a vicenda l’ID dell’altro. Dopo qualche giorno, Carlo scopre di avere contratto il Coronavirus e decide spontaneamente (ricordiamo infatti che non v’è alcun obbligo in questo senso) di comunicare tale dato sensibile all’app Immuni. Nel frattempo, l’app installata sullo smartphone di Giulia esamina gli ID che ha raccolto e che ha conservato in memoria e li incrocia con quelli scaricati dal server pubblico, rilevando la presenza dell’ID di Carlo. A questo punto Giulia riceve una notifica dalla sua app Immuni che la avvisa di essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus (senza indicare di chi si tratti) e la invita ad adottare determinati accorgimenti.

2. I pareri del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante Privacy

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (cfr. “Linee Guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19”) e il Garante Privacy italiano (cfr. “Parere sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID-19”) hanno già avuto modo di esprimere il loro parere in merito all’utilizzo di strumenti di geo-localizzazione delle persone fisiche e di tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza Covid-19 e hanno individuato quali accorgimenti andrebbero adottati al fine di garantire che i dati personali degli interessati siano trattati senza pregiudizio per i loro diritti e libertà fondamentali.

Nel merito, secondo il Garante Privacy il tracciamento dei contatti mediante l’utilizzo dell’applicazione Immuni, oltre ad allinearsi ai criteri individuati dal Comitato europeo, non appare in contrasto con i principi di protezione dei dati personali in quanto:

a) è disciplinato da una norma di legge che descrive in maniera sufficientemente dettagliata il trattamento dei dati, la tipologia di dati raccolti, le garanzie accordate agli interessati, la temporaneità della misura (il riferimento è all’art. 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28);

b) si fonda sull’adesione volontaria dell’interessato, escludendo ogni forma di condizionamento della determinazione individuale e, quindi, eventuali disparità di trattamento per coloro che decidano di non acconsentire al tracciamento;

c) è preordinato al perseguimento di fini di interesse pubblico indicati con sufficiente precisione ed esclude il trattamento secondario dei dati raccolti per fini diversi, salva la possibilità (nei termini generali previsti dal GDPR) di utilizzo degli stessi, in forma anonima o aggregata, per fini statistici o di ricerca scientifica;

d) appare conforme ai principi di minimizzazione e ai criteri di privacy by design e by default (quindi ai principi di “protezione dei dati fin dalla progettazione” e “protezione dei dati per impostazione predefinita” di cui all’art. 25 del GDPR), nella misura in cui prevede la raccolta dei soli dati relativi alla prossimità o vicinanza tra dispositivi, il loro trattamento in forma pseudonima, sempre che non sia possibile in forma del tutto anonima, escludendo il ricorso a dati di geo-localizzazione e limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario ai fini del perseguimento dello scopo indicato, con cancellazione automatica alla scadenza del termine.

A tal riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 28/2020, l'utilizzo di Immuni ed ogni connesso trattamento di dati personali dovranno terminare alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, con cancellazione o definitiva anonimizzazione di tutti i dati personali trattati;

e) si conforma al principio di trasparenza nei confronti dell’interessato, garantendone la dovuta informazione, in quanto gli utenti ricevono, prima dell'attivazione dell'app, un’informativa privacy ai sensi del GDPR.

Il Garante Privacy condivide e appoggia quindi l’utilizzo di Immuni ma mantenendo sempre un occhio di riguardo verso gli interessati: all’interno del proprio parere infatti l’Autorità precisa che, da un lato, potranno essere meglio individuate le caratteristiche del trattamento dei dati effettuato da Immuni e, dall’altro, adottate misure e accorgimenti adeguati a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati (conformemente all’art. 2-quinquiesdecies del Codice Privacy e all’art. 36, comma 5, del GDPR).

3. Il GDPR come punto di equilibrio tra tutela della salute e protezione dei dati personali

È opinione purtroppo largamente diffusa, soprattutto tra i non esperti in materia, che la normativa privacy rappresenti sovente una mera “complicazione burocratica” che funge da ostacolo al perseguimento di tutti gli obiettivi che implicano un trattamento di dati personali.

Si tratta di un’opinione errata e fuorviante, spesso generata da una mancata conoscenza del diritto, oltre che pericolosa per le conseguenze cui la stessa potrebbe condurre - si pensi, nella fattispecie, alla remota possibilità di rinunciare in toto all’utilizzo di un sistema di contact tracing valido ed efficace per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 poiché asseritamente “incompatibile” con il diritto alla protezione dei dati personali.

Chi scrive è convinto che lo scenario attuale rappresenti il contesto ideale per dimostrare che, al contrario, la normativa privacy può (e deve) essere invece il “punto di equilibrio” per raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi - tra cui certamente la tutela della salute pubblica - senza rinunciare alla privacy.

Si ricordi innanzitutto che sul tema il Comitato europeo per la protezione dei dati ha avuto modo di chiarire che “i dati e le tecnologie utilizzati per contribuire alla lotta al COVID-19 devono servire a dare maggiori strumenti alle persone, piuttosto che a controllarle, stigmatizzarle o reprimerne i comportamenti”.

Da un attento esame del testo del Regolamento n. 679/2016 (cd. “GDPR”) si comprende inoltre che, con riferimento alle situazioni di emergenza sanitaria, il legislatore europeo non pone alcun ostacolo al perseguimento di interessi rilevanti nel settore della sanità pubblica (si vedano il considerando 52 e 54 e l’art. 9, comma 1, lett. g e i) - tra cui rientrano anche “il controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute” - mediante il trattamento di dati personali.

Sulla stessa scorta, anche il Codice Privacy italiano - come da ultimo aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 - richiama quanto previsto dal GDPR ed anzi considera come espressamente “rilevante” l'interesse di coloro che trattano dati personali per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico (o connessi all'esercizio di pubblici poteri) in ambito sanitario e per la salvaguardia della sicurezza e salute della popolazione.

Si può quindi riaffermare che le norme in materia di protezione dei dati personali favoriscono l’adozione di misure e soluzioni volte ad arginare la diffusione del virus Covid-19, senza tuttavia rinunciare alla tutela della riservatezza degli individui.

Soluzioni che tuttavia - ed ecco il “punto di equilibrio” - devono sempre trovare il proprio fondamento e la propria regolamentazione in norme di legge che prevedano espressamente misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, e ciò anche in relazione alle tipologie di dati che possono essere trattati, le operazioni di trattamento eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante (cfr. art. 9, comma 1, lett. i del GDPR e art. 2-sexies del Codice Privacy).

4. Conclusioni e riflessioni

Possiamo quindi “fidarci” di Immuni? La risposta deve essere affermativa.

Come detto, l’utilizzo di tale applicazione è rimesso alla coscienza di ciascuno di noi, posto che il principio cardine cui tale app si ispira è il principio di volontarietà: ciascun utente, in altre parole, sarà libero di scaricarla, di inserire nell’app i propri dati personali, anche relativi allo stato di salute (i.e. la positività al Covid-19) e di seguire o meno le istruzioni ricevute dall’app a seguito di un potenziale contatto con una persona contagiata.

Gli esperti ci informano però che almeno il 70% della popolazione dovrebbe scaricarla affinché la stessa possa contribuire ad un significativo contenimento della pandemia. È un obiettivo certamente ambizioso, che per essere raggiunto necessita innanzitutto di una campagna di sensibilizzazione della popolazione volta a rendere facilmente comprensibile, soprattutto ai non esperti della materia, quali siano le garanzie individuate dal Governo a tutela della nostra privacy.

Riassumendo, le garanzie che Immuni pone a protezione dei nostri dati personali e che ognuno ha il dovere di conoscere sono: la trasparenza nei confronti degli interessati (sapremo quindi prima di registrarci all’app, ad esempio, per quali finalità saranno trattati, per quanto tempo e a chi saranno comunicati i nostri dati personali), l’esclusività dello scopo del trattamento (i nostri dati saranno utilizzati solo per il contenimento dei contagi, escludendo altri diversi fini) e la minimizzazione del trattamento (saranno raccolti solo i dati necessari per poter tracciare i nostri contatti e saranno adottate tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione affidabili).

Ma non solo. Diffondere una corretta conoscenza delle norme in materia di protezione dei dati personali, il loro reale significato, la loro funzione e il loro valore si rivela, in realtà, ancora più importante, se non indispensabile ed essenziale, per contribuire ad una diffusa “cultura giuridica” e per perseguire un ambizioso obiettivo cui tutti noi siamo chiamati in questo delicato periodo storico.

Lo ha ribadito espressamente la presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati, Andrea Jelinek, alla Commissione Europea affermando: “l’adozione volontaria di un sistema di contact tracing va di pari passo con la fiducia individuale, e ciò sottolinea ulteriormente l’importanza dei principi di protezione dei dati”.

Consapevolezza e fiducia. E viceversa.

 


Copyright and videogames: Insight tiene una lezione su diritto d’autore e videogiochi all’Università Bocconi di Milano

Il team di Digital Entertainment di Insight ha tenuto una guest lecture all'Università Bocconi per gli studenti del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, nell’ambito del modulo “European and International Intellectual Property Law”. Lo studio ha affrontato in particolare i temi dell’inquadramento del videogioco come opera protetta dal diritto d’autore e della riproduzione di beni del patrimonio culturale italiano all’interno di videogiochi.


Insight parla di spettacolo dal vivo e del suo sfruttamento su piattaforme di streaming

Lo studio Insight è intervenuto all'incontro a tema "Streaming e diritto d'autore e d'immagine all'epoca del distanziamento sociale" organizzato dal tavolo etico di A2U - Attrici e Attori Uniti. Insight ha parlato dei diritti d'autore, connessi e d'immagine degli attori, con particolare riferimento alle opportunità di sfruttamento dell'opera teatrale tramite piattaforme di streaming per fare fronte all'impossibilità di una fruizione dal vivo causata dall'emergenza COVID-19.


Insight dà il benvenuto a Emanuele!

Il nostro team cresce ancora… siamo molto felici di annunciare l’ingresso dell’avv. Emanuele Fava quale Associate del team di Digital Entertainment & Technology. Emanuele è un appassionato di videogiochi e la sua area di attività si focalizza sul diritto della proprietà intellettuale e della pubblicità. Prima di entrare in Insight, Emanuele ha lavorato presso un primario studio legale internazionale e l’EUIPO, dove ha svolto attività contenziosa davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di marchi e design registrati. Da Insight Emanuele svolgerà attività di contenzioso giudiziale, contrattualistica e consulenza stragiudiziale principalmente nei settori dell’interactive entertainment e delle nuove tecnologie.

Per vedere il suo profilo completo clicca qui.


Pubblicato l'articolo "Image rights, creativity and videogames"!

Siamo felici di annunciare che l'articolo "Image rights, creativity and videogames" scritto da Insight è stato pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Intellectual Property Law & Practice.

L'articolo propone un innovativo test per valutare il livello di rischio associato all’impiego, senza autorizzazione, dell'immagine di una persona reale in un videogioco.

L'articolo è disponibile qui.


News in materia di privacy e protezione dei dati – GDPR e rappresentanze diplomatiche e consolari straniere

Ti sei mai chiesto se il trattamento di dati personali di cittadini extracomunitari effettuato dalle rappresentanze straniere con sede in Italia rientri o meno nell’ambito di applicazione del GDPR?

Se vuoi saperne di più su questo originale argomento, puoi leggere l’articolo “Dati personali senza “passaporto” Ue, GDPR alla sfida diplomatica” di Nicolò Rappa pubblicato su Agendadigitale.eu.

Nell’articolo troverai non solo una risposta al quesito bensì anche un’analisi dettagliata ed esempi pratici dei criteri da adottare ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione territoriale del GDPR.

Il quesito oggetto del presente contributo introduce un tema poco dibattuto ma, di certo, di grande importanza se solo si pensa alla enorme quantità di dati personali che le rappresentanze diplomatico-consolari straniere con sede in Italia trattano ogni giorno nell’esercizio delle loro funzioni. Come noto, tali rappresentanze non solo costituiscono un punto di riferimento per i cittadini extracomunitari che vivono in Italia ma forniscono altresì una moltitudine di servizi utili per la loro corretta integrazione nel nostro paese e per mantenere i rapporti tra lo Stato cui tali cittadini appartengono e l’Italia (…).


Puoi leggere l’articolo completo cliccando qui.


Anche quest’anno Insight Studio Legale parteciperà all’evento “Invest Korea Week” che si terrà a Seoul dal 5 al 7 Novembre 2019

Dal 5 al 7 novembre 2019 si svolgerà a Seoul, presso il Grand Inter Continental Hotel Seoul Parnas, l’Invest Week Korea 2019 (IKW), un meeting organizzato da Kotra (Korea Trade Center) e dal Ministero dell’Economia, Industria e dell’Energia coreano (Corea del Sud) che quest’anno giunge alla sua 15° edizione.

Si tratta di un appuntamento utile per le aziende straniere in quanto permette a queste ultime di avere un primo approccio diretto del mercato coreano e di conoscere le potenzialità in termini di investimento che esso offre.

Durante l’evento si svolgeranno infatti workshop e speech tenuti da incaricati di spicco del governo coreano che coglieranno l’occasione per fornire alle aziende straniere una panoramica generale del mercato coreano.

Durante la giornata che sarà dedicata agli incontri che le società straniere avranno la possibilità di fissare con le società coreane, Insight Studio Legale rappresenterà alcune aziende italiane,   specializzate nel settore del design e dei macchinari industriali, interessate a costruire relazioni commerciali con partner sudcoreani.

Save the date. Invest Korea Week: “Connect Korea, Connect Global” (www.investkoreaweek.kr).


Insight Studio Legale 법무법인 insegna “Media Law” all’Università degli studi Link Campus University di Roma

L’Università degli studi Link Campus University di Roma ha affidato al team di Insight l’insegnamento della materia “Media Law”, che attribuisce n. 12 CFU e che è stato introdotto per la prima volta quest’anno all’interno del corso di laurea “Innovative Technologies for Digital Communication” (L-20) organizzato dalla citata Università.

Il corso, iniziato lunedì 28 ottobre 2019, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni fondamentali inerenti ai diritti di proprietà intellettuale e di offrire una panoramica delle norme che regolano l’industria dei media in Italia, con un particolare focus sull’industria dei videogiochi e degli esports.

In particolare, Insight si occuperà dell'insegnamento delle tematiche connesse ai media, ai videogiochi e agli esports, ai principi generali del diritto civile e societario, alla proprietà intellettuale e industriale, alle tematiche connesse al diritto della protezione dei dati personali e alla cybersecurity law.

È per il nostro Studio un’importante opportunità di collaborazione con una primaria università italiana come la Link Campus University, con cui condividiamo, oltre ad una forte vocazione internazionale, anche una spiccata attenzione verso il mondo dei media e dell’innovazione tecnologica cui si ispirano i nostri servizi.


Il preliminare a volte “sopravvive” al definitivo. Lo afferma il Tribunale di Milano in un recentissimo caso seguito da Insight Studio Legale

I Giudici milanesi con sentenza non definitiva hanno accolto la tesi prospettata da Insight Studio Legale secondo cui il contratto preliminare di acquisizione di quote societarie può continuare a produrre effetti vincolanti fra le parti in presenza di circostanze idonee ad assicurare l’autonomia del preliminare medesimo rispetto al successivo accordo definitivo.

La vicenda in questione riguardava l’acquisizione da parte di una società coreana di partecipazioni sociali di una società rumena titolare di un impianto fotovoltaico sito in Romania.

Nell’ambito di tale acquisizione le parti stipulavano dapprima un contratto “preliminare” disciplinato dalla legge italiana e che prevedeva la competenza del Tribunale di Milano per qualsivoglia controversia ad esso connesso. Successivamente veniva firmato il contratto definitivo di acquisizione che veniva invece disciplinato dalla legge rumena e che prevedeva l’arbitrato con sede a Milano per la definizione di possibili controversie.

In seguito al perfezionamento del contratto definitivo, l’acquirente coreano scopriva che le garanzie rilasciate in relazione alla società rumena acquisita e al campo fotovoltaico in seno a quest’ultima erano state totalmente disattese dagli allora venditori.

Per tale ragione, l’acquirente coreana e la società rumena acquisita proponevano un’azione civile per risarcimento dei danni dinnanzi al Tribunale di Milano azionando il preliminare e lamentando quindi la violazione di una serie di garanzie ivi contenute ad opera degli allora venditori.

Quest’ultimi si costituivano in giudizio ed eccepivano, tra le altre cose, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Rumeno, nonché l’incompetenza del Tribunale di Milano affermando che il definitivo dovesse superare gli effetti del preliminare e che quindi fosse l’unico accordo capace di vincolare e produrre effetti nei confronti delle parti, compresa la parte sulla legge applicabile rumena.

In buona sostanza veniva sostenuto da parte dei convenuti l’impossibilità per le disposizioni del preliminare di poter spiegare alcuna efficacia in presenza del definitivo, e quindi neppure nella parte relativa alla legge applicabile e competenza che, come detto, per il preliminare era stata attribuita al Giudice Italiano.

La tesi attorea sostenuta dallo Studio era viceversa che il preliminare dovesse necessariamente continuare a spiegare i propri effetti poiché contenente alcune garanzie non riportate nel testo definitivo che venivano peraltro rilasciate anche da soggetti non firmatari del definitivo stesso.

Si affermava in particolare che solo il preliminare (e non il definitivo) conteneva alcune garanzie a tutela della parte acquirente qualora – dopo la vendita delle quote societarie – emergessero circostanze non conosciute o conosciute da parte degli acquirenti. Ed evidentemente la verifica circa l’esatto adempimento di tali garanzie doveva per forza di cose avvenire in un momento successivo alla firma del definitivo, circostanza che imponeva una necessaria ultrattività delle medesime rispetto al definitivo stesso.

Veniva inoltre evidenziato che tali garanzie erano state assunte dai soci delle allora venditrici i quali non avevano firmato il contratto definitivo di vendita delle quote; proprio tale ulteriore circostanza imprimeva un’ulteriore differenza, questa volta sotto il profilo soggettivo, tra il contenuto del preliminare e quello del definitivo.

Ad opinione dello Studio, il preliminare già prevedeva quindi la sua sopravvivenza rispetto al contratto definitivo anche in considerazione del fatto che i soggetti dell’uno e dell’altro (preliminare e definitivo) non coincidevano perfettamente e che le obbligazioni assunte dai venditori e garanti (poi disattese) non venivano richiamate nel definitivo. Ed infatti opinare diversamente – vale a dire per il superamento del preliminare da parte del definitivo - avrebbe comportato la sparizione di una serie di garanzie presenti solo nel preliminare, nonché un’ingiustificata e automatica liberazione dei garanti dalle proprie obbligazioni per il solo fatto di aver sottoscritto il definitivo.

I Giudici Milanesi accoglievano la tesi dello Studio rigettando tutte le eccezioni pregiudiziali proposte dai convenuti ed affermando che “la scrittura privata datata 2 aprile 2015 [cioè il contratto preliminare] è l’unico accordo intervenuto fra tutte le parti del presente giudizio… Dunque, anche dopo il perfezionamento del contratto definitivo, il contratto preliminare rimane l’unico accordo che vincola tutte le parti in causa, il cui contenuto non può considerarsi superato dal contratto definitivo… Deve concludersi che in relazione alle domande poste, che si fondano sugli obblighi assunti dai convenuti con la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote sociali … sussiste la competenza del Tribunale di Milano in forza della espressa previsione dell’art. 5.3 del suddetto contratto, che continua a mantenere la sua piena efficacia fra tutte le parti in causa”.

La decisione del Tribunale è degna di nota poiché si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto definitivo di regola supera le disposizioni contenute nell’accordo preliminare che, di conseguenza, non vincola più le parti a far data dalla sottoscrizione del definitivo.

Il caso qui illustrato rappresenta dunque lo sviluppo di un filone minoritario che riconosce protezione anche a quelle clausole predisposte e redatte in maniera tale da sopravvivere e continuare a spiegare i propri effetti nonostante l’intervenuta sottoscrizione di un successivo accordo definitivo.


L'articolo “Esports in Italy an industry ready to take off (or still in search of its regulatory soul)?" è stato pubblicato nell'ultimo numero di Interactive Entertainment Law Review

Siamo entusiasti di annunciare che l'ultimo numero di Interactive Entertainment Law Review che include l'articolo di Insight su Esports, è stato pubblicato e che l'articolo è scaricabile gratuitamente cliccando qui.

Se sei interessato all'ecosistema Esports italiano, ti interessa conoscere il nostro punto di vista sul quadro legale e normativo attualmente applicabile in Italia ai videogiochi competitivi e vuoi sapere di più riguardo a come potrebbe influenzare il decollo della industry a livello locale, dai un'occhiata all'articolo e, se ti va, inviaci i tuoi commenti!


Privacy Preference Center