Insight dà il benvenuto a Emanuele!

Il nostro team cresce ancora… siamo molto felici di annunciare l’ingresso dell’avv. Emanuele Fava quale Associate del team di Digital Entertainment & Technology. Emanuele è un appassionato di videogiochi e la sua area di attività si focalizza sul diritto della proprietà intellettuale e della pubblicità. Prima di entrare in Insight, Emanuele ha lavorato presso un primario studio legale internazionale e l’EUIPO, dove ha svolto attività contenziosa davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di marchi e design registrati. Da Insight Emanuele svolgerà attività di contenzioso giudiziale, contrattualistica e consulenza stragiudiziale principalmente nei settori dell’interactive entertainment e delle nuove tecnologie.

Per vedere il suo profilo completo clicca qui.


Pubblicato l'articolo "Image rights, creativity and videogames"!

Siamo felici di annunciare che l'articolo "Image rights, creativity and videogames" scritto da Insight è stato pubblicato sull’ultimo numero del Journal of Intellectual Property Law & Practice.

L'articolo propone un innovativo test per valutare il livello di rischio associato all’impiego, senza autorizzazione, dell'immagine di una persona reale in un videogioco.

L'articolo è disponibile qui.


News in materia di privacy e protezione dei dati – GDPR e rappresentanze diplomatiche e consolari straniere

Ti sei mai chiesto se il trattamento di dati personali di cittadini extracomunitari effettuato dalle rappresentanze straniere con sede in Italia rientri o meno nell’ambito di applicazione del GDPR?

Se vuoi saperne di più su questo originale argomento, puoi leggere l’articolo “Dati personali senza “passaporto” Ue, GDPR alla sfida diplomatica” di Nicolò Rappa pubblicato su Agendadigitale.eu.

Nell’articolo troverai non solo una risposta al quesito bensì anche un’analisi dettagliata ed esempi pratici dei criteri da adottare ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione territoriale del GDPR.

Il quesito oggetto del presente contributo introduce un tema poco dibattuto ma, di certo, di grande importanza se solo si pensa alla enorme quantità di dati personali che le rappresentanze diplomatico-consolari straniere con sede in Italia trattano ogni giorno nell’esercizio delle loro funzioni. Come noto, tali rappresentanze non solo costituiscono un punto di riferimento per i cittadini extracomunitari che vivono in Italia ma forniscono altresì una moltitudine di servizi utili per la loro corretta integrazione nel nostro paese e per mantenere i rapporti tra lo Stato cui tali cittadini appartengono e l’Italia (…).


Puoi leggere l’articolo completo cliccando qui.


Anche quest’anno Insight Studio Legale parteciperà all’evento “Invest Korea Week” che si terrà a Seoul dal 5 al 7 Novembre 2019

Dal 5 al 7 novembre 2019 si svolgerà a Seoul, presso il Grand Inter Continental Hotel Seoul Parnas, l’Invest Week Korea 2019 (IKW), un meeting organizzato da Kotra (Korea Trade Center) e dal Ministero dell’Economia, Industria e dell’Energia coreano (Corea del Sud) che quest’anno giunge alla sua 15° edizione.

Si tratta di un appuntamento utile per le aziende straniere in quanto permette a queste ultime di avere un primo approccio diretto del mercato coreano e di conoscere le potenzialità in termini di investimento che esso offre.

Durante l’evento si svolgeranno infatti workshop e speech tenuti da incaricati di spicco del governo coreano che coglieranno l’occasione per fornire alle aziende straniere una panoramica generale del mercato coreano.

Durante la giornata che sarà dedicata agli incontri che le società straniere avranno la possibilità di fissare con le società coreane, Insight Studio Legale rappresenterà alcune aziende italiane,   specializzate nel settore del design e dei macchinari industriali, interessate a costruire relazioni commerciali con partner sudcoreani.

Save the date. Invest Korea Week: “Connect Korea, Connect Global” (www.investkoreaweek.kr).


Insight Studio Legale 법무법인 insegna “Media Law” all’Università degli studi Link Campus University di Roma

L’Università degli studi Link Campus University di Roma ha affidato al team di Insight l’insegnamento della materia “Media Law”, che attribuisce n. 12 CFU e che è stato introdotto per la prima volta quest’anno all’interno del corso di laurea “Innovative Technologies for Digital Communication” (L-20) organizzato dalla citata Università.

Il corso, iniziato lunedì 28 ottobre 2019, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni fondamentali inerenti ai diritti di proprietà intellettuale e di offrire una panoramica delle norme che regolano l’industria dei media in Italia, con un particolare focus sull’industria dei videogiochi e degli esports.

In particolare, Insight si occuperà dell'insegnamento delle tematiche connesse ai media, ai videogiochi e agli esports, ai principi generali del diritto civile e societario, alla proprietà intellettuale e industriale, alle tematiche connesse al diritto della protezione dei dati personali e alla cybersecurity law.

È per il nostro Studio un’importante opportunità di collaborazione con una primaria università italiana come la Link Campus University, con cui condividiamo, oltre ad una forte vocazione internazionale, anche una spiccata attenzione verso il mondo dei media e dell’innovazione tecnologica cui si ispirano i nostri servizi.


Il preliminare a volte “sopravvive” al definitivo. Lo afferma il Tribunale di Milano in un recentissimo caso seguito da Insight Studio Legale

I Giudici milanesi con sentenza non definitiva hanno accolto la tesi prospettata da Insight Studio Legale secondo cui il contratto preliminare di acquisizione di quote societarie può continuare a produrre effetti vincolanti fra le parti in presenza di circostanze idonee ad assicurare l’autonomia del preliminare medesimo rispetto al successivo accordo definitivo.

La vicenda in questione riguardava l’acquisizione da parte di una società coreana di partecipazioni sociali di una società rumena titolare di un impianto fotovoltaico sito in Romania.

Nell’ambito di tale acquisizione le parti stipulavano dapprima un contratto “preliminare” disciplinato dalla legge italiana e che prevedeva la competenza del Tribunale di Milano per qualsivoglia controversia ad esso connesso. Successivamente veniva firmato il contratto definitivo di acquisizione che veniva invece disciplinato dalla legge rumena e che prevedeva l’arbitrato con sede a Milano per la definizione di possibili controversie.

In seguito al perfezionamento del contratto definitivo, l’acquirente coreano scopriva che le garanzie rilasciate in relazione alla società rumena acquisita e al campo fotovoltaico in seno a quest’ultima erano state totalmente disattese dagli allora venditori.

Per tale ragione, l’acquirente coreana e la società rumena acquisita proponevano un’azione civile per risarcimento dei danni dinnanzi al Tribunale di Milano azionando il preliminare e lamentando quindi la violazione di una serie di garanzie ivi contenute ad opera degli allora venditori.

Quest’ultimi si costituivano in giudizio ed eccepivano, tra le altre cose, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Rumeno, nonché l’incompetenza del Tribunale di Milano affermando che il definitivo dovesse superare gli effetti del preliminare e che quindi fosse l’unico accordo capace di vincolare e produrre effetti nei confronti delle parti, compresa la parte sulla legge applicabile rumena.

In buona sostanza veniva sostenuto da parte dei convenuti l’impossibilità per le disposizioni del preliminare di poter spiegare alcuna efficacia in presenza del definitivo, e quindi neppure nella parte relativa alla legge applicabile e competenza che, come detto, per il preliminare era stata attribuita al Giudice Italiano.

La tesi attorea sostenuta dallo Studio era viceversa che il preliminare dovesse necessariamente continuare a spiegare i propri effetti poiché contenente alcune garanzie non riportate nel testo definitivo che venivano peraltro rilasciate anche da soggetti non firmatari del definitivo stesso.

Si affermava in particolare che solo il preliminare (e non il definitivo) conteneva alcune garanzie a tutela della parte acquirente qualora – dopo la vendita delle quote societarie – emergessero circostanze non conosciute o conosciute da parte degli acquirenti. Ed evidentemente la verifica circa l’esatto adempimento di tali garanzie doveva per forza di cose avvenire in un momento successivo alla firma del definitivo, circostanza che imponeva una necessaria ultrattività delle medesime rispetto al definitivo stesso.

Veniva inoltre evidenziato che tali garanzie erano state assunte dai soci delle allora venditrici i quali non avevano firmato il contratto definitivo di vendita delle quote; proprio tale ulteriore circostanza imprimeva un’ulteriore differenza, questa volta sotto il profilo soggettivo, tra il contenuto del preliminare e quello del definitivo.

Ad opinione dello Studio, il preliminare già prevedeva quindi la sua sopravvivenza rispetto al contratto definitivo anche in considerazione del fatto che i soggetti dell’uno e dell’altro (preliminare e definitivo) non coincidevano perfettamente e che le obbligazioni assunte dai venditori e garanti (poi disattese) non venivano richiamate nel definitivo. Ed infatti opinare diversamente – vale a dire per il superamento del preliminare da parte del definitivo - avrebbe comportato la sparizione di una serie di garanzie presenti solo nel preliminare, nonché un’ingiustificata e automatica liberazione dei garanti dalle proprie obbligazioni per il solo fatto di aver sottoscritto il definitivo.

I Giudici Milanesi accoglievano la tesi dello Studio rigettando tutte le eccezioni pregiudiziali proposte dai convenuti ed affermando che “la scrittura privata datata 2 aprile 2015 [cioè il contratto preliminare] è l’unico accordo intervenuto fra tutte le parti del presente giudizio… Dunque, anche dopo il perfezionamento del contratto definitivo, il contratto preliminare rimane l’unico accordo che vincola tutte le parti in causa, il cui contenuto non può considerarsi superato dal contratto definitivo… Deve concludersi che in relazione alle domande poste, che si fondano sugli obblighi assunti dai convenuti con la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote sociali … sussiste la competenza del Tribunale di Milano in forza della espressa previsione dell’art. 5.3 del suddetto contratto, che continua a mantenere la sua piena efficacia fra tutte le parti in causa”.

La decisione del Tribunale è degna di nota poiché si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto definitivo di regola supera le disposizioni contenute nell’accordo preliminare che, di conseguenza, non vincola più le parti a far data dalla sottoscrizione del definitivo.

Il caso qui illustrato rappresenta dunque lo sviluppo di un filone minoritario che riconosce protezione anche a quelle clausole predisposte e redatte in maniera tale da sopravvivere e continuare a spiegare i propri effetti nonostante l’intervenuta sottoscrizione di un successivo accordo definitivo.


L'articolo “Esports in Italy an industry ready to take off (or still in search of its regulatory soul)?" è stato pubblicato nell'ultimo numero di Interactive Entertainment Law Review

Siamo entusiasti di annunciare che l'ultimo numero di Interactive Entertainment Law Review che include l'articolo di Insight su Esports, è stato pubblicato e che l'articolo è scaricabile gratuitamente cliccando qui.

Se sei interessato all'ecosistema Esports italiano, ti interessa conoscere il nostro punto di vista sul quadro legale e normativo attualmente applicabile in Italia ai videogiochi competitivi e vuoi sapere di più riguardo a come potrebbe influenzare il decollo della industry a livello locale, dai un'occhiata all'articolo e, se ti va, inviaci i tuoi commenti!


News in materia di privacy e protezione dei dati - la notifica di data breach

Sai come gestire un data breach all'interno della tua azienda? Sai come effettuare una notifica di data breach all'autorità competente?

Se vuoi saperne di più su questo argomento, puoi leggere l'articolo "La notifica di data breach: consigli e strumenti per una reale compliance GDPR" di Nicolò Rappa pubblicato su Cybersecurity360.it.

Nell'articolo troverai una guida ben ponderata per una vera conformità GDPR.

La notifica di data breach assume valore all’interno di un più generale procedimento di gestione del rischio a carico del titolare del trattamento. Tale notifica consente al titolare del trattamento, spesso in collaborazione con l'Autorità, di assumere reale contezza della violazione e, di conseguenza, di valutare attentamente la necessità di comunicare, o meno, la violazione anche alle persone fisiche interessate, in conformità con le disposizioni del GDPR (...)

Puoi leggere l'articolo completo cliccando qui.


Insight dà il benvenuto a Nicolò!

Il nostro team continua a crescere ... siamo felici di annunciare che Nicolò Rappa si è unito al nostro team come Junior Associate. Il focus della sua practice è sulla privacy / protezione dei dati e proprietà intellettuale.

Dopo aver lavorato all'interno del team privacy in due importanti studi legali con sede a Milano, Nicolò ha scelto di entrare a far parte di Insight Studio Legale dove si occuperà di questioni legate a Cyberlaw e alla protezione dei dati ed al diritto della proprietà intellettuale. Nella sua esperienza professionale, Nicolò ha fornito consulenza a diverse società italiane e internazionali in relazione alla conformità al GDPR e contribuito allo sviluppo di un progetto europeo volto a migliorare la conoscenza delle leggi sulla privacy nel mercato UE. Ha partecipato come relatore a corsi di formazione sulla privacy per aziende italiane e internazionali ed è anche coautore di due commentari aventi ad oggetto il Regolamento UE 679/2016 e il Codice italiano della Privacy.

Per vedere il suo profilo completo clicca qui.

Benvenuto a bordo di Nicolò!


More Than Just a Game – Maastricht

Insight era a Maastricht per l'edizione di Maastricht della serie di conferenze di MTJG, dove è stato invitato insieme al professor Anselm Kamperman Sanders e Thomas Graf a tenere un panel sulle nome in materia di concorrenza nel settore dei videogiochi e piattaforme dominanti. Come sempre, la conferenza è stata molto interessante ed è stata una grande occasione per tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi legali che interessano l’industria dei videogiochi in tutto il mondo.

Se vi siete persi l'evento date un'occhiata alla sintesi IPKAT dei punti chiave toccati dai relatori della conferenza, disponibile qui.

Se invece volete essere sicuri di non perdervi il prossimo appuntamento di MTJG, tenete d'occhio la pagina di MTJG qui.