Il Garante Privacy a tutela dei “rider”: quanto cose ci insegna la sanzione milionaria irrogata a Foodinho?
A prima vista, potrebbe sembrare una delle usuali sanzioni irrogate dal Garante Privacy negli ultimi tempi. In realtà l’ordinanza di ingiunzione del Garante Privacy emessa lo scorso 10 giugno nei confronti di Foodinho costituisce un’importante opportunità per ripercorre, in meno di 50 pagine, i principi fondamentali previsti dal GDPR e dalla normativa privacy vigente in materia di trattamento dei dati dei dipendenti (e non solo).
Difatti, l’attività ispettiva del Garante Privacy - svolta in collaborazione con l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) nel rispetto della procedura, ancora non del tutto conclusa, di cooperazione e assistenza reciproca prevista dal GDPR - ha avuto ad oggetto i trattamenti dei dati di circa 18 mila rider di Foodinho effettuati nel contesto di nuove tecnologie innovative basate (anche) su algoritmi automatizzati.
Emergono nel provvedimento interessanti spunti circa il rispetto dei principi fondamentali del trattamento e dei principi di privacy by design e by default, l’adozione di idonee misure di sicurezza e la predisposizione di una DPIA nel contesto di trattamenti e processi decisionali automatizzati, la corretta tenuta di un Registro del trattamento e l’individuazione dei tempi di conservazione dei dati.
Riteniamo quindi utile riassumere schematicamente qui di seguito le innumerevoli condotte illecite e infrazioni accertate nel provvedimento del Garante, riportando altresì i passaggi più rilevanti del medesimo.
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1. Condotta illecita: i rider non sono stati correttamente informati in merito alle concrete modalità di trattamento dei dati relativi alla loro posizione geografica, né tantomeno circa la tipologia di tutti i dati raccolti da Foodinho (ivi incluse le comunicazioni via chat/e-mail/telefono e le valutazioni espresse dai clienti).
Violazione accertata: mancato rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del trattamento [art. 5.1, lett. a) GDPR].
Secondo il Garante: “Non rileva che i rider fossero semplicemente consapevoli dell’attività di geolocalizzazione in quanto vedono loro stessi il percorso suggerito sulla mappa dell’applicazione. Evidente è la differenza tra l’eventuale mera conoscenza della possibilità di essere geolocalizzati e la piena consapevolezza in merito allo specifico trattamento effettuato”.
2. Condotta illecita: la società non ha fornito ai rider specifiche indicazioni in merito ai tempi di conservazione di tutti i loro dati personali; inoltre, alcuni dati di geolocalizzazione venivano conservati dalla società per periodi di tempo non congrui rispetto alle finalità.
Violazione accertata: rilascio di un’informativa privacy inidonea [art. 13.2, lett. a) GDPR], mancato rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati [art. 5.1, lett. e) GDPR].
Secondo il Garante: “La società ha omesso di individuare distinti tempi di conservazione dei dati riferiti ai rider oggetto di trattamento in relazione alle distinte e specifiche finalità perseguite”.
3. Condotta illecita: la società non ha comunicato ai rider che i loro dati personali avrebbero potuto essere oggetto di trattamenti automatizzati, compresa l’attività di profilazione, preordinati all’assegnazione di un punteggio.
Violazione accertata: rilascio di un’informativa privacy inidonea [art. 13.2, lett. f) GDPR].
4. Condotta illecita: i sistemi informatici della società sono stati configurati in modo tale da consentire l’accesso ad un numero indiscriminato di dati personali dei rider non necessari per le finalità del trattamento, senza l’indicazione di uno specifico criterio d’accesso.
Violazione accertata: mancato rispetto del principio di minimizzazione dei dati
[art. 5.1, lett. c) GDPR], mancato rispetto dei principi di privacy by design e by default [art. 25 GDPR], mancata adozione delle misure di sicurezza [art. 32 GDPR].
Secondo il Garante: “La possibilità di accesso di default ad un numero rilevante di dati personali da parte peraltro di un numero significativo di addetti alla gestione dei sistemi con ampia gamma di mansioni relative all’operatività dei rider, non consente di assicurare “su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi”, tenuto conto dei concreti rischi occasionati dalla “perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali”.
5. Condotta illecita: la società non ha effettuato una valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonostante l’utilizzo di tecnologie (e., una piattaforma digitale) innovative per il trattamento dei dati personali dei rider per finalità di profilazione che si basano su funzioni algoritmiche (cfr. anche successivo punto 9).
Violazione accertata: mancata predisposizione di una obbligatoria valutazione d’impatto sulla protezione dei dati [art. 35 GDPR].
Secondo il Garante: “L’utilizzo innovativo di una piattaforma digitale, della raccolta e memorizzazione di una molteplicità di dati personali relativi alla gestione degli ordini compresa la localizzazione geografica e delle comunicazioni avvenute tramite chat e email nonché della possibilità di accedere al contenuto di telefonate tra i rider e il customer care, dalla effettuazione di attività di profilazione e trattamenti automatizzati nei confronti di un numero rilevante di interessati “vulnerabili” (in quanto parti di un rapporto di lavoro), presenta “un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.
6. Condotta illecita: la società non ha rispettato quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nonostante effettui, attraverso una pluralità di strumenti tecnologici (la piattaforma digitale, l’app e i canali utilizzati dal customer care), trattamenti di dati personali che consentono un’attività di minuzioso controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai rider.
Violazione accertata: mancato rispetto del principio di liceità del trattamento [art. 5.1, lett. a) GDPR], mancato rispetto dell’art. 4 della L. 300/1970.
Secondo il Garante: “Si rileva che la società effettua un minuzioso controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai rider attraverso la geolocalizzazione del dispositivo effettuata con modalità che vanno oltre quanto necessario per assegnare l’ordine in ragione della distanza del rider dal punto di ritiro e di consegna”.
“Diversamente da quanto sostenuto dalla società, la scelta del rider in merito al se e quando effettuare la prestazione non è senza conseguenze nell’ambito del rapporto di lavoro e pertanto non può definirsi “libera”.
7. Condotta illecita: mancata indicazione nel Registro del trattamento di informazioni complete ed aggiornate in merito a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla società, dei termini di conservazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
Violazione accertata: tenuta di un registro del trattamento incompleto [art. 30 GDPR].
8. Condotta illecita: non sono stati pubblicati e comunicati al Garante Privacy i dati di contatto del DPO nominato a livello di gruppo.
Violazione accertata: mancata pubblicazione e comunicazione dei dati del DPO [art. 37.7 GDPR].
Secondo il Garante: “Nel caso in cui il DPO venga nominato a livello di gruppo, resta fermo l’obbligo, in capo alle singole entità del gruppo in qualità di titolari o responsabili del trattamento, di pubblicare i dati di contatto del RPD e di comunicarli all’Autorità di controllo competente”.
9. Condotta illecita: sono stati posti in essere trattamenti automatizzati dei dati personali dei rider tali da incidere sulla loro possibilità di scegliere se e quando svolgere l’attività lavorativa e contestualmente non sono state adottate misure idonee per consentire ai rider l’esercizio dei loro diritti attraverso canali dedicati.
È importante notare che il Garante Privacy ha focalizzato la sua attenzione sulle conseguenze negative che l’utilizzo di algoritmi simili a quelli utilizzati dalla società può comportare per i rider, arrivando ad affermare che la scelta del rider in merito al se e quando effettuare la prestazione lavorativa non è senza conseguenze nell’ambito del rapporto di lavoro e che tale prestazione, pertanto, non può definirsi “libera”.
L’assegnazione degli ordini dei clienti è infatti gestita direttamente dalla società tramite un algoritmo che individua il rider sulla base di una pluralità di parametri (vicinanza al luogo di consegna, carica della batteria del cellulare, ecc.) e premia i rider con il maggior numero di ordini accettati e consegnati.
Violazione accertata: mancata adozione delle misure previste dall’art. 22.3 GDPR [art. 22.3 GDPR].
Secondo il Garante: “Attraverso il punteggio la società valuta pertanto l’operato del rider e produce, in tal modo, un effetto significativo sulla sua persona proponendo o negando l’accesso alle fasce orarie e la relativa possibilità di effettuare la prestazione (consegna di cibo o altri beni) oggetto del contratto”.
“Dall’esame del meccanismo di assegnazione del punteggio emerge, quindi, da un lato che la società effettua una attività di profilazione che incide in modo significativo sugli interessati determinando – mediante l’accesso agli slot - la possibilità di ricevere o meno ordini attraverso la piattaforma e dunque di ottenere una opportunità di impiego”.
“Si ingiunge alla società di conformare al Regolamento i propri trattamenti con riferimento alla individuazione di misure appropriate volte alla verifica periodica della correttezza e accuratezza dei risultati dei sistemi algoritmici, anche al fine di garantire che sia minimizzato il rischio di errori e di conformarsi a quanto stabilito dall’art. 47-quinquies, d. lgs. n. 81/2015”.