In attesa dell’interpretazione che la Corte di Giustizia vorrà fornire in merito al possibile contrasto tra i provvedimenti cd. anticipatori disciplinati dal codice di proprietà intellettuale italiano e la direttiva Enforcement, si segnala al riguardo un recentissimo provvedimento ottenuto dallo scrivente Studio legale che rappresenta la prima decisione (o una delle prime) emessa da un Giudice di merito dopo che la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia.
Come noto, pende attualmente davanti alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale volto a valutare un possibile contrasto tra l’art. 132, comma IV, del codice di proprietà intellettuale che stabilisce, con riferimento ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti, un’eccezione alla regola della necessaria introduzione del giudizio di merito, e l’art. 9, par. 5, della direttiva Enforcement che, in caso di mancata instaurazione della successiva azione di merito, prevede invece la caducazione degli effetti della “ingiunzione interlocutoria”, assimilabile al provvedimento di inibitoria richiamato dalle norme italiane.
Nello specifico, il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con ordinanza del 5 gennaio u.s., ha respinto il ricorso promosso ex art. 669novies c.p.c. volto a dichiarare l’inefficacia di un provvedimento di inibitoria per mancata introduzione del successivo giudizio di merito, il tutto sul presupposto dell’esistenza del contrasto tra l’art. 132, comma IV, codice di proprietà intellettuale, e l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement.
Il giudice genovese ha quindi confermato la piena efficacia dell’inibitoria cautelare, cui non aveva fatto seguito il relativo giudizio di merito, ritenendo convincente la motivazione della precedente sentenza del 5 gennaio 2024 del Tribunale di Milano secondo cui non sussiste alcun contrasto con il diritto europeo in quanto il convenuto resta nel pieno possesso di tutte le garanzie difensive sia all’interno dello stesso procedimento cautelare, mediante lo strumento del reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., che successivamente tramite la sua autonoma attivazione dando corso al giudizio di merito (garanzie che, nel caso sottoposto al Tribunale di Genova, l’allora resistente aveva ritenuto di non attivare).
In altri termini, il Tribunale ha chiarito che l’art. 132, comma IV, c.p.i. risulta compatibile con la Direttiva Enforcement proprio perché prevede che ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; in questo modo, la parte soccombente è garantita in quanto può far valere le sue ragioni nella fase di piena cognizione, con possibilità in tale sede di chiedere la revoca del provvedimento cautelare alla stessa sfavorevole.
Si tratta di un provvedimento decisamente incoraggiante in vista della decisione della Corte di Giustizia in quanto, a parere di chi scrive, l’inibitoria rappresenta senza dubbio uno strumento deflattivo particolarmente efficace. Non resta dunque che attendere la decisione della Corte di Giustizia.