Durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, la “kiss cam” – un format comune negli eventi sportivi e musicali che riprende coppie tra il pubblico invitandole a baciarsi – ha inquadrato un uomo e una donna abbracciati tra loro, i quali, colti di sorpresa, si sono immediatamente nascosti, destando la curiosità di tutti i presenti e alimentando fin da subito il dubbio che fossero amanti.
La scena, proiettata in diretta sul maxischermo e prontamente ripresa dagli spettatori con i loro smartphone, è diventata virale nel giro di poche ore, generando un’ondata di commenti ironici e di speculazioni sulla vita privata dei protagonisti.
Nei giorni seguenti, si è diffusa la voce che uno dei protagonisti stesse valutando di intentare un’azione legale contro gli organizzatori dell’evento per averlo accidentalmente “smascherato” durante il concerto.
Prendendo spunto da questo evento, è lecito domandarsi se una tale azione legale promossa da parte dei protagonisti dell’accaduto abbia un fondamento giuridico ai sensi della legge italiana.
Più specificamente, la domanda da porsi è se sia lecito riprodurre l’immagine di una persona ad un evento, quale appunto un concerto. Ed ancora, se sia lecita la conseguente diffusione sul web del video raffigurante l’immagine di tale persona ripreso da uno spettatore terzo.
Per rispondere a tali quesiti, bisogna anzitutto partire dal diritto all’immagine che in Italia è protetto da più fonti normative e che è riconosciuto quale diritto fondamentale della persona.
A tal proposito, vale certamente la pena menzionare l’art. 10 del codice civile a mente del quale è vietata qualsiasi esposizione, riproduzione o pubblicazione dell’immagine o ritratto di una persona senza il consenso dell’interessato.
Non meno rilevante è l’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore che statuisce il divieto di riproduzione di un ritratto di una persona senza il consenso di questa, fatto salvo i seguenti casi previsti dal successivo art. 97 per i quali non è necessario ottenere il consenso dell’interessato:
- quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali;
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (incluso concerti).
In tutti questi casi, l’interesse alla libera manifestazione del pensiero e all’informazione prevale sul diritto personale dell’individuo, purché la riproduzione dell’immagine non leda la dignità, reputazione o decenza della persona ritratta.
Per quanto riguarda i concerti, vi è poi un’ulteriore precisazione da fare e cioè che il soggetto ritratto dovrebbe essere parte della massa di spettatori e non ben identificabile né in primo piano, potendo quest’ultimo caso configurare una violazione della sfera privata, soprattutto se veicolata tramite mezzi di diffusione quali siti web e social media.
Non va infine dimenticato che l’immagine del volto di una persona, se identificata o identificabile anche solo nel contesto dell’evento, è un dato personale ai sensi dell’art. 4 GDPR. Ne deriva che, in assenza del consenso della persona ritratta, chi diffonde l’immagine diventa titolare del trattamento illecito e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni arrecati.
Per ovviare a tali problematiche e per non violare alcuna delle norme sopra menzionate, le società che si occupano della vendita dei biglietti per eventi solitamente prevedono nelle loro condizioni di vendita specifiche clausole mediante le quali viene previsto che con l’acquisto del biglietto il soggetto presta il proprio consenso alla riproduzione della sua immagine e quindi ad essere fotografato, filmato e inquadrato su maxischermi, trasmissioni o clip promozionali.
Ovvero in alternativa, gli organizzatori dell’evento sono soliti affiggere all’ingresso informative ben visibili che chiariscono le modalità di utilizzo delle immagini registrate durante l’evento.
Dunque, in assenza di tali previsioni contrattuali che il soggetto interessato accetta al fine di partecipare all’evento ovvero di apposite informative esposte all’ingresso, l’eventuale riproduzione dell’immagine di un soggetto durante lo stesso è da ritenersi illegittima.
In una vicenda simile a quella in esame, la Corte di Cassazione con ordinanza del 25 novembre 2021, n. 36754, condannò l’etichetta musicale Sony a versare una somma di 40.000,00 euro a titolo di risarcimento ad una donna che, durante la registrazione del videoclip di un noto cantante, venne ripresa in strada in compagnia dell’amante. Il DVD contenente il video in questione era stato oggetto di ampia divulgazione tale da rendere di pubblico dominio la relazione extra-coniugale della signora che aveva successivamente richiesto il risarcimento del danno subito.
L’etichetta musicale venne ritenuta responsabile di non aver acquisito il consenso alla registrazione e diffusione dell’immagine in questione e di non aver segnalato, tramite appositi cartelloni, che in quell’area erano in corso delle registrazioni.
Chiarito tale primo aspetto che riguarda soprattutto i profili di responsabilità attinenti all’organizzatore dell’evento / concerto, vi è però un ulteriore e più importante aspetto da analizzare e cioè l’eventuale diffusione dell’immagine da parte di terzi partecipanti all’evento; difatti, il consenso prestato al momento dell’ingresso mediante l’accettazione delle condizioni contrattuali poc’anzi citate non si estende alla diffusione delle immagini da parte di terzi.
Da qui deriva la reale criticità dell’intera vicenda e cioè la successiva massiva diffusione del video online raffigurante le immagini dei protagonisti dell’accaduto senza il loro consenso e autorizzazione. Il tutto in violazione delle sopra citate norma di cui all’art. 10 del codice civile, art. 96 della legge sul diritto d’autore, nonché dell’art. 4 del GDPR.
Con conseguente diritto dei protagonisti di questa vicenda di agire in giudizio nei confronti dei soggetti responsabili di aver illegittimamente pubblicato e diffuso le immagini in questione, chiedendone la rimozione ai sensi dell’art. 17 GDPR (che sancisce il diritto all’oblio), oltre al risarcimento per i danni subiti.
Tuttavia, tale azione risulta difficilmente esercitabile da parte dei soggetti lesi, essendo praticamente impossibile individuare il soggetto responsabile della riproduzione non autorizzata dell’immagine sul web al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Non a caso il Codacons ha recentemente chiesto di vietare in tutta Italia l’utilizzo delle Kiss cam durante concerti ed eventi pubblici, al fine di evitare la diffusione incontrollata di immagini e vista la difficoltà nel rintracciare un responsabile tra migliaia di persone armate di smartphone.
In conclusione, la ripresa di persone tramite strumenti come la “kiss cam”, amplificata dalla viralità dei social, dimostra come un format di intrattenimento apparentemente innocuo possa innescare problematiche giuridiche di una certa complessità.
Se da un lato l’acquisto di un biglietto spesso implica un tacito consenso ad essere parte del pubblico ripreso, dall’altro la diffusione incontrollata di immagini sui social media solleva questioni etiche e legali di non poco rilievo.
In un’epoca in cui ogni immagine rischia di diventare contenuto virale, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a definire in maniera chiara i limiti ed il perimetro entro cui tale condivisione può ritenersi lecita.