Il 18 gennaio 2021 l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha reso noto di aver irrogato una sanzione di 1 milione di euro alla piattaforma digitale “Sixthcontinent” per aver congelato, senza alcun preavviso e arbitrariamente, la facoltà per i consumatori di utilizzare i prodotti, gli importi e le altre utilità acquistate o conseguite sulla piattaforma stessa compresi, per quanto qui d’interesse, i crediti accumulati in virtù degli acquisti effettuati.
Sixthcontinent è innanzitutto una piattaforma e-commerce: l’utente registrato compra su tale piattaforma shopping card grazie alle quali può successivamente effettuare acquisti online o direttamente presso i negozi fisici. Per ogni nuovo acquisto effettuato mediante una shopping card, l’utente ottiene dei bonus che può utilizzare al posto della moneta reale per acquistare ulteriori shopping card, ottenendo in questo modo un considerevole risparmio. La piattaforma in questione funge inoltre anche da social network, poiché consente agli utenti di interagire tra di loro e di trarre vantaggio dai loro rapporti sociali virtuali. Infatti, gli utenti ottengono punti, anch’essi spendibili in acquisti, se introducono la piattaforma a nuovi iscritti, oppure quando soggetti a loro collegati (secondo un meccanismo analogo a quello delle “amicizie” su Facebook) effettuano acquisti su tale piattaforma.
L’idea che sta alla base di questo business è dunque quella di trarre vantaggio proprio dalla comunità, in questo caso virtuale, accumulando punti e crediti e risparmiando quindi sull’acquisto anche di beni di prima necessità, come alimentari e carburante.
In buona sostanza, il contratto che viene sottoscritto tra la piattaforma e l’utente all’atto dell’iscrizione prevede da una parte, (in capo all’utente), l’impegno di introdurre la piattaforma a più soggetti possibili, e dall’altra, quella della piattaforma, quello di offrire agli utenti un ambiente virtuale in cui sia possibile risparmiare dagli acquisti effettuati.
È proprio sul ruolo che assume la piattaforma e sul rapporto che essa va ad instaurare con ciascun consumatore che bisogna qui soffermarsi. Infatti, dal momento che tali piattaforme si propongono come strumenti di risparmio e vantaggi nell’acquisto di beni di uso quotidiano e che trovano nella larga adesione degli utenti la loro forza (nel caso di Sixthcontinent, si tratta di diversi milioni di utenti in tutto il mondo), si può affermare che esse creano un affidamento nel pubblico di utenti che è meritevole di tutela.
Maggiore è l’utilizzo della piattaforma da parte dall’utente (si pensi alla necessità di acquistare beni di prima necessità durante i periodi di lockdown), maggiore è l’aspettativa creata in capo allo stesso.
Come detto, in pochi giorni la piattaforma Sitxhcontinent ha difatti reso inutilizzabili le shopping card, imponendo inoltre agli utenti di accettare un rimborso in “punti” anziché in denaro. La condotta tenuta dalla piattaforma Sixthcontinent è assimilabile a quella di una banca che, di punto in bianco, decida di impedire ai correntisti di prelevare il proprio denaro o di eseguire pagamenti dal proprio conto.
Per buona parte del provvedimento l’AGCM condanna la piattaforma in questione per aver illegittimamente imposto nei confronti del consumatore il rimborso sotto forma di “punti”, senza dunque aver lasciato a quest’ultimo la facoltà di poter scegliere liberamente la modalità di ricezione del suo credito.
Come noto, questa condotta non è in linea con le norme del codice del consumo e non è di certo la prima volta che l’AGCM si trova a dover sanzionare tale tipologia di condotta di una piattaforma e-commerce.
C’è però un ulteriore aspetto che sembra potersi ricavare dal provvedimento in questione e cioè l’intenzione della stessa autorità di voler sanzionare la condotta ingannevole posta in essere dalla piattaforma nel prospettare agli utenti la pretesa convenienza dell’adesione alla community e alle varie offerte, salvo poi procedere al blocco ingiustificato della stessa piattaforma.
In altri termini, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM sopra citato sembra voler mettere in luce l’esistenza di una vera e propria responsabilità della piattaforma online verso gli utenti registrati, nel momento in cui si propone come ambiente virtuale dove è possibile, anche grazie alle interazioni tra gli utenti iscritti, acquistare beni di prima necessità ad un minor prezzo.
La piattaforma che rivolge al pubblico un’offerta di questo tipo crea negli utenti una legittima aspettativa a poter fruire della piattaforma stessa in sicurezza e con continuità, specie per quegli acquisti socialmente più “sensibili” perché essenziali alla vita quotidiana. Di conseguenza, il provvedimento in esame intende affermare che vi è lesione di tale aspettativa qualora il servizio offerto mediante la piattaforma venga improvvisamente ed arbitrariamente interrotto.
Quanto detto ci induce dunque a riflettere su due aspetti rilevanti.
In primo luogo, è ragionevole sostenere l’esistenza di un impegno latu sensu pubblico (oltre che contrattuale) che una piattaforma e-commerce assume nei confronti di ogni utente iscritto e che non può essere disatteso arbitrariamente e senza alcun preavviso, al pari di un qualsivoglia contratto sottoscritto tra le parti (in questo caso firmato tra le parti online).
Dall’altra parte, è ragionevole di conseguenza affermare che una prestazione continuativa di servizi offerti online, al pari di qualsiasi altro servizio, sia in grado di creare un’aspettativa e un legittimo affidamento verso la collettività/utenti registrati, che in quanto tale può essere protetto e fatto valere tramite gli strumenti civilistici e amministrativi offerti dall’ordinamento.